La gestione del personale nelle associazioni richiede attenzione: non si può improvvisare. È fondamentale sapere chi può lavorare, con quale contratto, quali sono i vincoli normativi, e come distinguere i volontari dai lavoratori retribuiti.
1. Volontariato: gratuito, ma regolamentato
Caratteristiche principali:
- Attività personale, spontanea e gratuita
- Nessuna retribuzione (nemmeno rimborsi forfettari)
- Rimborso solo delle spese documentate
- Obbligo di assicurazione per infortuni e responsabilità civile
Obblighi dell’associazione:
- Iscrizione del volontario in un registro interno
- Copertura assicurativa obbligatoria
- Rispetto della normativa sulla sicurezza
✅ Le ODV e le APS ETS sono tenute per legge a gestire i volontari secondo gli articoli 17–18 del Codice del Terzo Settore.
2. Lavoratori dipendenti e collaboratori
Le associazioni possono assumere personale, se lo statuto lo consente e se la retribuzione è compatibile con le finalità associative.
Tipi di contratti ammessi:
- Contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato)
- Collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.)
- Prestazioni occasionali (sotto i limiti di legge)
⚠️ Il personale retribuito non può superare il 50% dei volontari nelle ODV, salvo deroghe specifiche.
3. Compensi agli organi sociali: quando sono ammessi?
Nelle associazioni ETS gli incarichi negli organi sociali sono tendenzialmente gratuiti, ma:
- Possono essere previsti rimborsi spese documentati
- Sono ammessi compensi, se lo statuto lo prevede e nel rispetto del principio di proporzionalità
✅ In caso di compensi, occorre applicare la normativa fiscale e previdenziale come per ogni rapporto di lavoro.
4. Prestazioni occasionali: attenzione ai limiti
È possibile retribuire collaboratori in forma occasionale, ma nel rispetto dei limiti stabiliti dal fisco:
- Massimo 5.000 € lordi/anno per prestatore
- Durata limitata e discontinua
- Obbligo di rilascio ricevuta con ritenuta d’acconto del 20%
- Obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro
⚠️ Attenzione a non abusare di questa forma per mascherare rapporti continuativi.
5. Inquadramento fiscale e previdenziale
Ogni forma di collaborazione retribuita comporta specifici adempimenti fiscali:
Tipo di rapporto | Fiscalità | Contributi INPS/INAIL |
---|---|---|
Lavoro dipendente | IRPEF, contributi ordinari | Sì |
Collaborazione (Co.Co.Co.) | IRPEF, gestione separata INPS | Sì |
Prestazione occasionale | Ritenuta d’acconto 20% | No (sotto 5.000 €/anno) |
Volontariato | Nessuna tassazione | Solo assicurazione |
6. Comunicazioni e adempimenti
Ogni rapporto retribuito comporta obblighi di comunicazione:
- Comunicazione al Centro per l’impiego (lavoro dipendente o Co.Co.Co.)
- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), se richiesto per bandi o convenzioni
- Comunicazioni INPS e INAIL, se dovute
- Obblighi di libro unico del lavoro per i dipendenti
7. Sicurezza sul lavoro
Anche le associazioni sono soggette al D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), se impiegano:
- Lavoratori retribuiti
- Volontari operanti in contesti a rischio
Obblighi:
- Nomina del RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)
- Documento di valutazione dei rischi (DVR)
- Formazione sulla sicurezza
✅ Anche un solo lavoratore può far scattare questi obblighi.
8. Buone prassi per gestire i rapporti di lavoro
- Tenere traccia scritta di ogni collaborazione o incarico
- Verificare copertura assicurativa per ogni tipo di attività
- Contabilizzare correttamente compensi, rimborsi e ritenute
- Affidarsi a un consulente del lavoro per contratti e adempimenti complessi
🧠 Domande frequenti
Un’associazione può pagare un socio per un incarico?
Sì, ma solo se il rapporto è autonomo rispetto alla qualifica di socio e viene formalizzato con contratto o incarico professionale.
I volontari possono ricevere un rimborso?
Solo per spese documentate. I rimborsi forfettari sono ammessi solo se previsti dallo statuto e soggetti a limiti annuali.
Serve la partita IVA per pagare collaboratori?
No, ma servono gli adempimenti fiscali e previdenziali specifici per ogni forma di lavoro.
Si può usare il contratto di prestazione occasionale per attività ricorrenti?
No. La prestazione occasionale è valida solo se realmente sporadica. In caso contrario, può configurarsi un lavoro subordinato mascherato.
Disclaimer
I contenuti presenti su questo sito hanno esclusivamente scopo informativo e divulgativo.
Non costituiscono in alcun modo consulenza legale, fiscale o contabile personalizzata e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato.
Pur ponendo la massima attenzione all’accuratezza e all’aggiornamento delle informazioni fornite, non si garantisce l’assenza di errori, imprecisioni o modifiche normative successive alla pubblicazione.
L’utilizzo delle informazioni presenti avviene sotto esclusiva responsabilità dell’utente. Si raccomanda di consultare un consulente esperto (commercialista, avvocato, consulente del lavoro) prima di prendere decisioni operative o interpretare la normativa applicabile alla propria associazione.
Il sito e i suoi autori declinano ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall’uso improprio o non aggiornato dei contenuti pubblicati.