Il RUNTS è il registro ufficiale che raccoglie gli enti del Terzo Settore riconosciuti a livello nazionale. È operativo dal 23 novembre 2021 e gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso le Regioni e le Province autonome.
L’iscrizione al RUNTS è facoltativa, ma necessaria per ottenere la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore) e per accedere ai benefici fiscali, giuridici e finanziari previsti dalla riforma.
1. Cos’è il RUNTS e a cosa serve
Il RUNTS:
- Rende pubblici i dati delle associazioni ETS (trasparenza)
- Consente il riconoscimento della qualifica di ETS
- Sostituisce i precedenti registri regionali e nazionali (ODV e APS)
- È requisito per accedere a convenzioni, contributi pubblici, 5×1000, agevolazioni fiscali e benefici per i donatori
🔍 Tutti gli enti iscritti sono visibili pubblicamente su runts.lavoro.gov.it
2. Chi può iscriversi al RUNTS
Possono iscriversi tutte le realtà che rientrano tra gli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4 del CTS, tra cui:
- Organizzazioni di volontariato (ODV)
- Associazioni di promozione sociale (APS)
- Enti filantropici
- Reti associative
- Imprese sociali (comprese le cooperative sociali)
- Società di mutuo soccorso
- Altri enti del Terzo Settore
⚠️ Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) non possono iscriversi, a meno che modifichino statuto e finalità.
3. Le sezioni del RUNTS
Il RUNTS è suddiviso in 7 sezioni, a seconda della natura giuridica e dell’attività dell’ente:
Sezione | Chi può iscriversi |
---|---|
ODV | Organizzazioni di volontariato |
APS | Associazioni di promozione sociale |
Enti filantropici | Enti che erogano fondi/beni a fini sociali |
Imprese sociali | Imprese iscritte anche nel Registro Imprese |
Reti associative | Coordinamenti tra ETS |
Società di mutuo soccorso | Enti di assistenza sanitaria e previdenziale |
Altri ETS | Enti che non rientrano nelle categorie precedenti |
📌 L’iscrizione a una sezione può comportare requisiti specifici (es. numero di volontari, attività svolte, statuto conforme).
4. Come iscriversi al RUNTS
L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale runts.lavoro.gov.it, con SPID del legale rappresentante.
Documenti necessari:
- Statuto conforme al CTS
- Atto costitutivo
- Codice fiscale
- Documento d’identità del legale rappresentante
- Eventuali verbali assembleari aggiornati
Iter:
- Accesso al portale RUNTS
- Compilazione istanza online
- Caricamento documenti
- Verifica da parte dell’ufficio regionale competente
- Iscrizione entro 60 giorni, salvo richiesta integrazioni
📌 Dopo l’iscrizione, l’ente assume la qualifica di ETS e può indicarlo nella denominazione.
5. Obblighi post-iscrizione
Essere iscritti al RUNTS comporta vantaggi, ma anche obblighi di trasparenza e rendicontazione:
Obbligo ETS iscritto | Frequenza |
---|---|
Deposito bilancio | Annuale (entro 30/6) |
Comunicazione di modifiche statutarie o organi | Entro 30 giorni |
Tenuta dei libri sociali | Obbligatoria |
Iscrizione registro volontari | Se l’ente si avvale di volontari |
Pubblicazione contributi pubblici | Annuale, se >10.000 € (art. 1, L.124/2017) |
✅ Gli enti iscritti hanno diritto all’accesso al 5×1000, all’IVA agevolata, a sgravi fiscali, e alla deducibilità/detraibilità delle donazioni ricevute.
6. Adeguamento dello statuto
Per iscriversi al RUNTS, lo statuto dell’associazione deve essere conforme agli articoli 7–9 del CTS, e indicare chiaramente:
- Scopi di utilità sociale
- Attività di interesse generale (art. 5 CTS)
- Assenza di scopo di lucro
- Modalità democratiche di partecipazione
- Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento
- Denominazione con l’indicazione “ETS”
📌 Alcuni modelli statutari sono disponibili sui siti regionali, ma è preferibile farsi assistere da un consulente o centro di servizio per il volontariato (CSV).
7. Cosa succede se non ci si iscrive
Un’associazione che non si iscrive al RUNTS:
- Non può qualificarsi come ETS
- Non può accedere a benefici fiscali, 5×1000, agevolazioni per donatori
- Resta soggetta alla normativa ordinaria (codice civile + TUIR)
- Può comunque continuare ad operare come associazione
❗ Tuttavia, a medio termine, l’iscrizione al RUNTS diventerà requisito sempre più importante per accedere a risorse pubbliche e private.
8. Monitoraggio e cancellazione
Il RUNTS può avviare controlli sugli ETS iscritti. In caso di inadempienze gravi o reiterate (es. mancato deposito bilancio), l’ente può essere:
- Sospeso
- Invitato a regolarizzare
- In casi estremi, cancellato dal RUNTS
📌 La cancellazione comporta la perdita dello status di ETS e dei relativi benefici.
🧠 Domande frequenti
Posso iscrivermi al RUNTS anche se non sono ODV o APS?
Sì, puoi iscriverti come “altri enti del Terzo Settore”, purché il tuo statuto sia conforme al CTS.
Cosa succede se modifico lo statuto dopo l’iscrizione?
Devi comunicarlo entro 30 giorni al RUNTS tramite il portale.
L’iscrizione al RUNTS è gratuita?
Sì, non sono previsti costi di iscrizione.
Serve un notaio per modificare lo statuto?
Solo se l’associazione è riconosciuta (dotata di personalità giuridica). Altrimenti è sufficiente un verbale assembleare registrato.
Se mi iscrivo al RUNTS devo aprire la partita IVA?
Solo se svolgi attività commerciale continuativa. Per attività istituzionali o occasionali, non è necessaria.
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